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Trasporto, regolamento europeo

ubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, che abroga il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”. La nuova disciplina abroga quella contenuta nel Regolamento n. 3821/85, il quale tuttavia troverà ancora applicazione a titolo transitorio fino a quando gli atti di esecuzione di competenza della Commissione non saranno operativi. Inoltre, ogni riferimento al Regolamento abrogato contenuto in altre fonti normative deve essere inteso come fatto al nuovo Regolamento n. 165/2014. Leggendo quanto riportato all’art. 48, che stabilisce i tempi di entrata del nuovo regolamento, si evince che in data odierna entrano in vigore gli articoli 24, 34 e 45. L’articolo 24, avente ad oggetto ‘Autorizzazione di installatori, officine e costruttori del veicolo’, stabilisce che gli Stati membri autorizzano, sottopongono a controlli regolari e certificano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi. Gli stessi Enti provvedono affinché gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i seguenti criteri minimi: a) il personale abbia ricevuto una formazione adeguata; b) le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti siano disponibili; c) gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione. Le verifiche degli installatori o delle officine autorizzati sono condotte nel modo seguente: a) Gli installatori e le officine autorizzati sono sottoposti, al meno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate durante la manipolazione dei tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell’officina. Gli Stati membri possono effettuare tali verifiche senza condurre una visita in loco. b) Vengono effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori e delle officine autorizzati per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10% dell’insieme degli installatori e delle officine autorizzati.

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